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venerdì 7 novembre 2008

Due nomine irregolari

Riproduco il testo integrale di una mia lettera inviata al dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante due nomine irregolari nel Comune di Gravina in Puglia: quella dell'arch. Giovanni Lorusso a Dirigente dei Servizi Tecnici, operata dall'allora sindaco Rino Vendola, e quella dell'arch. Michele Mastrodonato a responsabile della Direzione Servizi Tecnici del Comune, operata dall'attuale Commissario Straordinario del Comune:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica


Alla Procura della Repubblica
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Puglia



Alla Prefettura di Bari



Al Commissario Straordinario del Comune di Gravina in Puglia

Il sottoscritto rag. Prezzano Giuseppe, già vice Presidente vicario del sospeso Consiglio Comunale di Gravina in Puglia, porta a conoscenza delle SS. LL. Ill.me i seguenti fatti verificatisi nel Comune di Gravina in Puglia.

Con Decreto n. 13 del 16.5.2005, visto l’art. 110, comma I del D. Lgs. n.. 267/2000 e l’art. 37 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, “ritenuto di procedere al conferimento a tempo determinato dell’incarico dirigenziale intuitu personae”, “visto il curriculum professionale dell’arch. Giovanni Lorusso ... e valutato positivamente il colloquio intercorso con il medesimo professionista”, il Sindaco del Comune di Gravina in Puglia, avv. Onofrio Vendola, conferiva al suindicato soggetto “l’incarico a tempo determinato di dirigente responsabile della Direzione assetto ed Uso del Territorio a decorrere dal 01.06.2005 e per tutta la durata del mandato esecutivo del Sindaco”.

In data 13.6.2005 veniva sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato tra l’Amministrazione Comunale di Gravina in Puglia e l’arch. Giovanni Lorusso (l’art. 4 del contratto fissava la retribuzione annua lorda in euro 62.491,28, di cui euro 36.151,98 quale stipendio gabellare, ed euro 26.339,30 a titolo di retribuzione di posizione).

Con Decreto sindacale n. 6 dell’1.2.2007, “richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 4 in data 04.01.2007 ... ad oggetto: “Modifica allo schema organizzativo dell’Ente. Determinazione, con la quale sono state apportate modifiche alla macrostruttura”, l’arch. Giovanni Lorusso veniva nominato Dirigente dei Servizi Tecnici, “con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e per tutto il mandato elettivo del Sindaco”.

Dunque, il Comune di Gravina in Puglia, a suo tempo ha conferito ad un architetto, estraneo ai suoi ruoli, un incarico per l’espletamento di prestazioni di natura tecnica, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, svolgendo le mansioni di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con il compito di istruire le pratiche di competenza dell’Ufficio, con firma degli atti compresi quelli a rilevanza esterna, la redazione di progettazioni, stime e quant’altro necessario per il suo funzionamento, con assunzione di responsabilità dell’istruttoria e del provvedimento finale.



Il Comune ha poi affidato allo stesso architetto, di solito congiuntamente ad altri professionisti, incarichi di progettazione e direzione lavori, compensati sulla base della tariffa professionale vigente.

Inoltre, con decreto n. 41 del 19.08.2008, il Commissario Straordinario del Comune di Gravina in Puglia, ha conferito incarico dirigenziale a tempo determinato a tal arch. Michele Mastrodonato, in qualità di responsabile della Direzione Servizi Tecnici del Comune.

A parere dello scrivente detti conferimenti di incarichi dirigenziali, ancorché a tempo determinato, sarebbero illegittimi perché resi in palese violazione degli artt. 19, comma 6, 28, comma I e 52 del decreto legislativo 165/2001, nonché dell’art. 80 dello Statuto comunale, il quale prevede che “La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro…”, atteso che i citati nominati Dirigenti alla data della loro assunzione all’incarico dirigenziale (01.06.2005 per l’arch. Lorusso e 19.08.2008 per l’arch. Mastrodonato) non avevano i requisiti di legge per poter aspirare all’incarico dirigenziale, ovvero l’esperienza quinquennale nella pubblica amministrazione, essendo stato assunto da appena un anno nella P.A. quale funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune il Mastrodonato, ovvero da alcuni giorni quale esperto il Lorusso.

Con riferimento all’arch. Michele Mastrodonato, costui non aveva i requisiti per poter aspirare all’incarico dirigenziale a tempo determinato neppure ai sensi dell’art. 109 del decreto legislativo 267/2000 perché nell’ambito dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Gravina vi è altra persona (l’ing. Vincenzo Varvara) che, oltre a possedere il titolo di studio costituito dalla laurea, ha anche l’esperienza lavorativa ultra quinquennale nella P.A. (quindi al Varvara spetterebbe la dirigenza a tempo determinato in luogo del Mastrodonato).

L’illegittimità dei citati conferimenti di incarichi dirigenziali agli architetti Lorusso e Mastrodonato si riscontra anche dal parere n 157 del 24/10/2002 emesso dalla Presidenza del Consiglio, dipartimento funzione pubblica, dal quale emerge chiaramente che non possono essere attribuite mansioni dirigenziali ad un dipendente non inquadrato nei ruoli dei dirigenti.

La Corte dei Conti della Basilicata (sentenza n. 3 del 10/1/2008) ha chiarito alcuni aspetti fondamentali dell'autonomia organizzativa degli enti locali, evidenziando i punti fortemente critici della tendenza all'apertura degli incarichi dirigenziali a tempo determinato a modalità di incarico del tutto in deroga alle disposizioni del dlgs 165/2001.

La sentenza ha condannato il sindaco del comune di Matera per aver conferito un incarico dirigenziale a un dipendente di categoria D, con la sola e sostanziale funzione di attribuirgli una promozione per premiarlo, ma prescindendo del tutto dai criteri generali che disciplinano l'accesso alla dirigenza.

Il Comune di Matera aveva ritenuto di difendersi facendosi scudo dietro l'autonomia regolamentare e organizzativa riconosciuta agli enti locali dal dlgs 267/2000 e dalla Costituzione, considerando inapplicabile l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001.

La Corte dei Conti della Basilicata, tuttavia, con argomentazioni convincenti e trancianti, rileva gli elementi di debolezza della tesi prospettata, che portano al suo rigetto.

Gli enti locali non godono di un ordinamento riservato, nell'ambito del quale poter derogare a piacimento alle norme di organizzazione e, in particolare, a quelle sull'accesso alla dirigenza.

È vero che l'articolo 13 del dlgs 165/2001 afferma che «le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo».

Ma ciò non esclude l'estensione di tali disposizioni anche agli enti locali, tenuti, peraltro, per effetto del successivo articolo 27, ad armonizzare il proprio ordinamento con quello disciplinato dal dlgs 165/2001.

Secondo la Corte dei Conti della Basilicata, in ogni caso l'autonomia statutaria e regolamentare, invocata a sostegno della legittimità dell'agire dal comune di Matera, «non può trasformarsi nella creazione di “monadi” operative e applicative dello “status” dirigenziale rimesso all'arbitrio della singola realtà comunale».

Vincoli al rispetto di principi e norme disposte dal dlgs 165/2001, ma anche dallo stesso dlgs 267/2000, caratterizzano l'autonomia locale, nonostante il rafforzamento di questa, operata dalla legge costituzionale 3/2001.

La disciplina degli incarichi dirigenziali, prosegue la sentenza, deve trovare unitaria ed economica composizione, rispettosa dei principi di carattere generale contenuti nelle norme dell'ordinamento nazionale deputate a esaltare le capacità, le professionalità, l'eccellenza delle prestazioni e l'ottimizzazione dei risultati.

Violare questi principi, per affermare un potere di nomina e revoca dei dirigenti del tutto sciolto dai vincoli di cui sopra, significa svilire la garanzia dell'autonomia operativa della funzione dirigenziale da quella di indirizzo politico, principio fondamentale contenuto sia nell'ordinamento nazionale della dirigenza, sia nell'ordinamento locale. I tratti di fiduciarietà nel conferimento degli incarichi dirigenziali, per evitare la violazione dei principi di autonomia della dirigenza, debbono essere compensati da un maggior rilievo del peso da attribuire al criterio della professionalità e del merito.

Per tutti questi motivi, l'istante chiede di adottare i provvedimenti di competenza in ordine ai fatti segnalati.

martedì 21 ottobre 2008

Il Ministero si esprime sui tratturi

Ricorderete che lo scorso 19 settembre avevo spedito al commissario prefettizio Domenico Di Gioia una lettera per richiedere l'annullamento del Piano Comunale dei Tratturi (Pct) approvato con delibera lo scorso 31 luglio. Potete leggere il testo integrale della lettera cliccando qui. Avevo inviato la lettera, per conoscenza, anche al Prefetto di Bari e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, evidenziando come la delibera del commissario prefettizio fosse “illegittima per falsa e/o erronea rappresentazione della realtà”. Il documento di delibera contemplava infatti gravi mancanze, come l’omissione dell’intera circonvallazione di Gravina o l’imprecisa catalogazione delle aree tratturali. In particolare, la lettera sottolineava come le valutazioni riguardanti tratturi e tratturelli fossero “sicuramente illegittime e ingiuste, e certamente foriere di contenzioso”.
Sono felice di comunicare che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per mezzo della Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ha spedito lo scorso 13 ottobre al commissario prefettizio Domenico Di Gioia e, per conoscenza, al Prefetto di Bari e a me, la lettera che riproduco qui di seguito:
Facendo seguito all'esposto del 19.09.2008 trasmesso dal rag. Giuseppe Prezzano, già Vice presidente Vicario del sospeso Consiglio Comunale di Gravina - con cui si invoca l'eventuale annullamento, in autotutela, della Deliberazione n.3 del 31.07.2008, avente ad oggetto l'Approvazione del Piano Comunale tratturi, per erronea e/o falsa rappresentazione della realtà - si invita a voler accertare quanto in esso illustrato e a far conoscere le eventuali determinazioni adottate o che si intendono adottare.
Le istituzioni si stanno dunque adoperando per certificare l'inaccettabile situazione che avevo subito segnalato e per intervenire adottando tutte le conseguenze del caso.

sabato 27 settembre 2008

Interrogazione parlamentare (2)


Ricorderete che all'inizio di luglio il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri (Popolo della Libertà) aveva depositato il testo di un'interrogazione parlamentare, sottoscritta da altri senatori del Pdl, riguardo alla quale avevo già dato notizia qui. L'interrogazione concerneva l'irregolare approvazione del bilancio del Comune di Gravina in Puglai nel corso del consiglio comunale dello scorso 30 giugno, quando era ancora in sella l'amministrazione di centrosinistra capeggiata dall'avv. Rino Vendola.

Giovedì 25 settembre il sottosegretario di Stato per l'Interno, Michelino Davico, ha fornito risposta all'interrogazione del senatore D'Ambrosio Lettieri, che ha successivamente espresso il suo parere. Riproduco qui di seguito uno stralcio degli interventi del sottosegretario Davico e del senatore D'Ambrosio Lettieri. Chi preferisce leggere il testo integrale della seduta può farlo cliccando qui.

Il prefetto di Bari, lo scorso 10 luglio, ha comunicato che, a seguito delle contestuali dimissioni di oltre la metà dei componenti del Consiglio comunale di Gravina in Puglia, è venuto meno il quorum strutturale minimo per il funzionamento dell'ente, determinando quindi l'ipotesi dissolutoria prevista dall'articolo 141 del Testo unico per l'ordinamento degli enti locali. Conseguentemente, l'11 luglio, lo stesso prefetto ha disposto, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica - poi emanato l'11 settembre 2008 - la sospensione della gestione della relativa attività amministrativa e la contestuale nomina di un commissario prefettizio. Le vicende che hanno interessato il Comune di Gravina in Puglia erano comunque da tempo oggetto di costante attenzione da parte della prefettura che, preso atto della mancata approvazione del bilancio di previsione nel prescritto termine del 31 maggio 2008, ha diffidato i consiglieri ad ottemperare all'adempimento nel corso della seduta del 18 giugno, già convocata, secondo le previsioni della vigente normativa nella materia. Il successivo 20 giugno, considerato che, a causa dell'assenza contestuale del segretario generale e del suo vice, non aveva potuto aver luogo la prevista seduta, il prefetto ha ritenuto di precisare che le riconvocazioni dell'assemblea, programmate per il 25 giugno in prima convocazione e per il 30 giugno in seconda convocazione, sarebbero state considerate quale termine ultimo per l'approvazione del bilancio e che la mancata osservanza avrebbe determinato l'attivazione dei poteri sostitutivi. II bilancio è stato approvato nella seduta del consiglio comunale del 30 giugno 2008, con delibera n. 30. Lo stesso giorno i consiglieri di minoranza, nell'evidenziare che la delibera era stata approvata con solo 15 voti favorevoli, in violazione della vigente norma statutaria che prevede per tale fattispecie il quorum qualificato della maggioranza dei 30 componenti assegnati all'organo consiliare, hanno chiesto l'attivazione del procedimento di scioglimento del consiglio. A tal riguardo, non sussistono dubbi in merito all'attuale vigenza ed efficacia della norma dello Statuto comunale che, all'articolo 98, comma 4, testualmente recita: «Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati». La disposizione in esame, infatti, pur essendo antecedente all'entrata in vigore del TUEL del 2000, appare con esso compatibile, in considerazione della previsione recata dall'articolo 38, comma 2, del medesimo Testo unico che lascia all'autonoma potestà statutaria e regolamentare degli enti locali la possibilità di disciplinare il funzionamento dei consigli, stabilendo le modalità di convocazione, di presentazione e di discussione delle proposte, nonché il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute. Peraltro, la disposizione statutaria in esame è rimasta invariata in occasione di due successive revisioni dello Statuto intervenute entrambe (nell'aprile 2001 e nel luglio 2006) in epoca successiva all'entrata in vigore del TUEL, a conferma del fatto che il consiglio comunale ne condivideva la formulazione. Per quanto attiene alle valutazioni e alle eventuali iniziative di competenza del Ministero dell'interno in relazione alla deliberazione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, approvata e resa esecutiva dal consiglio comunale a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e, in particolare, dell'abrogazione dell'articolo 130 della Carta costituzionale, non vi è alcuna disposizione che consenta al prefetto o ad altra autorità amministrativa di sindacarne la legittimità, né il caso in esame rientra tra quelli tassativamente previsti dall'articolo 141 del TUEL in materia di scioglimento degli enti locali. La facoltà prevista dall'articolo 2 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e concernente l'adozione dei provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza, è riconosciuta al prefetto solo nel caso di urgente e grave necessità, non rinvenibile nella fattispecie in esame. Tuttavia, pur non attivandosi i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, il commissario prefettizio, su concorde avviso dell'Avvocatura dello Stato, ha rinnovato lo scorso 29 luglio l'atto di approvazione del bilancio comunale di previsione, al fine di dare maggiore certezza alla gestione delle risorse finanziarie in considerazione del fatto che l'esercizio finanziario era già in corso. Desidero infine assicurare che la prefettura di Bari, anche su nostra specifica sollecitazione, continuerà a seguire le vicende amministrative dell'ente e non mancherà di assumere ogni utile iniziativa nel quadro delle proprie competenze, al fine di garantire il corretto svolgimento della vita democratica e istituzionale dell'ente.

Queste sono le parole del sottosegretario Michelino Davico, alle quali ha fatto seguito l'intervento del senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri:

La risposta puntuale e precisa che viene fornita all'interrogazione da noi presentata giunge, come lei ha giustamente osservato, in tempi successivi al decreto di scioglimento del Comune di Gravina. Parrebbe pertanto che siano estinte le motivazioni che rendono ancora attuale l'interrogazione stessa. Invece, così non è. Vi è, infatti, almeno una parte dell'interrogazione che mi permetto di richiamare affinché, a prescindere dalla pur soddisfacente risposta fornita ora dal Sottosegretario, il Ministero possa adoperarsi nei compiti di spettanza ai fini della garanzia, che è necessario venga assicurata, del corretto espletamento delle funzioni amministrative nel Comune di Gravina anche durante la gestione commissariale.
Il riferimento, signor Sottosegretario, è direttamente affidato alle considerazioni di imperizia e negligenza che il segretario comunale di Gravina ha dato testimonianza di accumulare nel suo comportamento. Considerato che il segretario comunale svolge funzioni di tutela e di garanzia della legittimità degli atti amministrativi adottati e pone in essere comportamenti che siano coerenti con le norme che disciplinano il corretto funzionamento dell'amministrazione, vanno osservati due punti. Innanzi tutto, nella seduta del 18 giugno 2008, convocata regolarmente per adempiere al compito intimato anche dal prefetto di approvazione del bilancio, il segretario comunale si è presentato in aula ben oltre il termine massimo di tolleranza previsto dal regolamento comunale, senza preavviso e peraltro senza informare il vicesegretario comunale, rendendo così, dopo due ore, impossibile l'espletamento della seduta. In secondo luogo, con il suo comportamento, cioè avallando la delibera con la quale si approvava in modo illegittimo - come lei stesso, signor Sottosegretario, ha osservato - il bilancio comunale, di fatto il segretario comunale ha incredibilmente avallato la tesi secondo cui il voto favorevole di soli 15 consiglieri assegnati soddisfacesse la disciplina normativa prevista per l'approvazione del bilancio. Peraltro, l'articolo 98 dello statuto del Comune di Gravina, che è vigente a norma di legge e pertanto perfettamente legittimo, è stato definito dal segretario comunale un «esempio di archeologia normativa», da considerarsi inefficace in quanto in contrasto con il Testo unico sugli enti locali, cosa che risulta assolutamente impropria. L'atteggiamento negligente e l'imperizia professionale sintetizzano le condizioni che dovrebbero probabilmente determinare la revoca dell'incarico che il segretario comunale tuttora ricopre con possibile pregiudizio per i livelli di corretto espletamento delle funzioni amministrative del Comune. Su questo punto, signor Sottosegretario, le chiedo cortesemente di mantenere alta la vigilanza ed eventualmente, ove sussistano le condizioni, di intervenire affinché questa funzione così rilevante venga consegnata in mani assolutamente più adeguate e coerenti con il ruolo che il segretario comunale è chiamato a svolgere.

martedì 23 settembre 2008

Lettera al Commissario Prefettizio

Riproduco il testo integrale di una mia lettera al commissario prefettizio Domenico Di Gioia, riguardo all'annullamento del Piano Comunale dei Tratturi di Gravina (Pct). La lettera è stata inviata per conoscenza anche al Prefetto di Bari, all'Assessorato regionale alla Trasparenza, all'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio, alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il sottoscritto rag. Prezzano Giuseppe, già Vice Presidente Vicario del sospeso Consiglio Comunale di Gravina, espone quanto segue.

Con legge regionale n. 29 del 23/12/2003, come modificata dall'art. 45 della legge regionale n. 14 del 4 agosto 2004, è fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadano tratturi e strutture similari, di redigere il piano comunale dei tratturi.

L'intento del legislatore regionale era di salvaguardare il valore "monumentale" dei tratti armentizi ancora integri, ma, al tempo stesso, di riordinare definitivamente la materia.

Il primo fine è perseguito attraverso il "Parco dei tratturi della Puglia", costituito dai tratturi, che, in quanto "monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca", vengono "conservati al demanio armentizio regionale" (art. 1).

Il secondo è perseguito stabilendo procedure snelle di alienazione dei suoli tratturali, privi ormai di connotazione storico - archeologica.

Lo strumento è individuato dalla legge nel "piano comunale dei tratturi", redatto "anche ai fini del piano quadro di cui al d.m. 22 dicembre 1983" (art. 2 legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29), con lo scopo di ricondurvi la disciplina di tutte le aree tratturali, e perciò sia "di individuare e perimetrare i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alla possibilità di fruizione turistico - culturale" (art. 2, comma 2, lett. a); sia i tronchi armentizi "idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria" (lett. b); sia infine, quelli "che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia" (lett. c).

Il piano - che ha valenza di piano urbanistico esecutivo (Pue) ed è approvato anche in variante dello strumento urbanistico generale (art. 2, comma 3) è proposto dal comune che, a questo fine, convoca una conferenza di servizi (art. 2, comma 5), le cui determinazioni vengono assunte col parere - espressamente qualificato come vincolante - sia della soprintendenza archeologica che di quella per i beni architettonici e per il paesaggio (art. 2, comma 7), in ordine all'ascrizione delle aree tratturali a una delle tre categorie descritte dalla legge.

A tale distinzione dei tronchi tratturali, a seconda che conservino o meno la originaria consistenza o che sono suscettibili di riacquistarla, si ispira la restante disciplina regionale.

Così l'art. 3 - che disciplina le "aree tratturali di interesse archeologico" -, prevede sui tratti integri o suscettibili di ripristino (di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), una disciplina di conservazione e tutela, attraverso la imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta e l'impegno regionale a promuoverne la valorizzazione, anche per mezzo di forme indirette di gestione (art. 3, comma 1).

La norma prevede che solo in due ipotesi si possa derogare al regime vincolistico così posto sulle aree: per realizzarvi opere pubbliche o di pubblico interesse, subordinatamente al rilascio di un'autorizzazione regionale e previo "parere favorevole della soprintendenza archeologica" (art. 3, comma 2); per procedere, ove possibile, alla "regolarizzazione" delle costruzioni che vi insistono, purché già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, e sempre su parere (che la norma non qualifica) della soprintendenza archeologica, da rendere sulle opere realizzate "successivamente al vincolo storico introdotto con d.m. 23 dicembre 1983", rectius, 22 dicembre 1983, atteso che la Legge Regionale 29 del 23.12.2003 contiene un errore materiale, (art. 3, comma 3, lett. a).

L'art. 4 - che disciplina invece le "aree tratturali prive di interesse archeologico" - prevede che - su domanda e previa delibera di giunta regionale "di autorizzazione e sdemanializzazione" - ne sia possibile l'alienazione in favore degli enti locali, con vincolo permanente di destinazione, quando si tratti dei tronchi tratturali di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), idonei cioè "a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria" (art. 4, comma 1, lett. a) e in favore del soggetto utilizzatore (che ne abbia comunque il possesso alla data di entrata in vigore), per i tronchi descritti all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge, che abbiano ormai "subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia" (art. 4, comma 1, lett. b).

A queste aree tratturali si riferisce peraltro espressamente l'art. 2, comma 8 della legge, secondo cui, sempre sulla scorta del parere della soprintendenza archeologica, questa volta qualificato "definitivo", si può procedere, ai sensi dell'art. 55 del T.u. del 1999 (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, norma riproposta nel decreto Legislativo n. 42 del 2004), all'alienazione dei suoli che non conservano più l'originaria consistenza, né sono suscettibili di riacquistarla (lettere b) e c) art. 2).

Anche il territorio di Gravina in Puglia è attraversato da tratturi e tratturelli interessati nel tempo da trasformazione urbana operata sia da privati, sia da enti pubblici per il perseguimento di finalità di pubblica utilità.

Con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 31.07.2008, il Comune di Gravina in Puglia ha definitivamente approvato il Piano Comunale dei Tratturi, ai sensi dell’art. 2 Legge Regione Puglia n. 29 del 23.12.2003.

Tuttavia, detto Piano Comunale, così come predisposto nel Comune di Gravina in Puglia, è illegittimo per falsa e/o erronea rappresentazione della realtà, atteso che, ad esempio, nelle Tav. AP1.1C e AP1.2C (relative al Tratturo 21 Melfi-Castellaneta) non sono stati indicati i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria (lett. b) ed i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia (lett. c).

Non sono state riportate le strade comunali e/o provinciali, pure esistenti sul tratturo Melfi-Castellaneta, né sono state indicate e riportate le costruzioni e/o i fabbricati, di talchè è stata tradita la ratio stessa della legge regionale 29/03, atteso che, in dette tavole, per la quasi totalità, il Tratturo è stato erroneamente e/o falsamente indicato quale area tratturale relativa a “tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché che conservino la loro destinazione in ordine alla possibilità di fruizione turistico-culturale” (lett. a), giusta la legenda riportata in dette tavole.

A titolo di mero esempio, è stata omessa, nelle citate tavole progettuali, l’indicazione della strada cd. Circonvallazione di Gravina, ovvero la strada denominata viale dei Giudici Falcone e Borsellino con tutte le sue diramazioni minori.

E’ stata, altresì, omessa l’indicazione - in dette tavole progettuali - anche del realizzando sottopasso veicolare e pedonale, pure approvato di recente dal Comune di Gravina in Puglia con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 13.11.2006, così come è stata omessa – ex multis - l’indicazione del fabbricato attualmente utilizzato anche dal Corpo Forestale dello Stato e di tantissime altre costruzioni ivi esistenti (piazzale Chiesa SS. Pietro e Paolo, Case IACP, isolato cd. Egidio, case cd. “Barone”, ecc…).

Né è stata fatta una puntuale ricognizione, misurazione e catalogazione delle tre categorie di aree tratturali, come invece previsto dalla legge Regionale n. 29 del 2003, al fine di una puntuale ricognizione delle singole aree tratturali stesse, ai fini indicati dalla legge.

Inoltre, relativamente ai tratturelli (il n. 89 Gravina-Matera, il n. 71 Tolve-Gravina ed il n. 68 Corato-Fontanagogna) nel progetto si afferma candidamente che “i tratturelli passanti nel territorio urbano gravinese, il Tolve-Gravina, il Gravina-Matera e parte del Corato-Fontanadogna, avevano la larghezza intermedia nella scala prima citata, 27,75 mt. Non si hanno però riscontri precisi per quanto riguarda la loro esatta posizione, detti tratturelli sono ad oggi, non reintegrati, sono identificabili, presumibilmente, con il tracciato viario che si sovrappone, nella sua definizione catastale originaria” e “…il riferimento per il dimensionamento delle aree di pertinenza è stato valutato partendo dall’effettiva mezzeria della sede stradale”, con ciò compiendo valutazioni sicuramente illegittime ed ingiuste e che certamente sono foriere di contenzioso, atteso che non sempre le strade si trovano al centro del tracciato tratturale, potendo essere anche al fuori del tracciato tratturale.

Ad esempio, seguendo tale illegittimo orientamento, il Comune di Gravina ha previsto nel PCT che il suolo tratturale demaniale del Tratturello 89 Gravina-Matera si troverebbe anche nella proprietà Capone, foglio di mappa 119, part.lla 1515 e 1516 (rivenienti dall’originaria particella 48).

Lo scrivente è in grado di provare, invece, che quel suolo tratturale demaniale si trova per la sua interezza solo nella part.lla 47, che trovasi a destra del tracciato stradale della strada Gravina Matera (direzione Matera, uscendo da Gravina) (ove, fino a venticinque/trenta anni fa esistevano ben due pilacci per abbeverare gli animali) e non anche nella proprietà Capone innanzi citata: il citato suolo demaniale tratturale (erroneamente ritenuto di proprietà comunale), nel 1980 è stato alienato a terzi dal Comune di Gravina, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 162 del 03.07.1973 (cfr. atto di permuta per notar dott. Domenico Digiesi del 27.11.1980, rep. n 1764, racc. n. 778).

Il Comune di Gravina, avrebbe dovuto reperire le mappe presso l’Ufficio ex Commissariato per la Reintegra dei Tratturi, già ex Dogana delle Pecore, di Foggia e non ritenere semplicisticamente ed erroneamente che la sede delle strade comunali e/o provinciali extra urbane fosse stata realizzata al centro della sede tratturale, e così, considerando dette strade quali mezzerie dei tratturelli demaniali non reintegrati, al fine di individuare le aree tratturali demaniali dei tratturelli, a destra e a sinistra di dette sedi stradali.

Non pare, poi, che il Comune di Gravina, nel predisporre il censurato PCT, si sia raccordato con i Comuni limitrofi, ossia con il Comune di Corato (relativamente al Tratturello n. 68 Corato-Fontanadogna) e con i Comuni di Poggiorsini e di Altamura (relativamente al Tratturo n. 21 Melfi-Castellaneta), di talchè è stato eluso il dettato normativo del “rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali” (art. 2, comma 2, legge regionale 29/03), atteso che non si conosce la progettazione del PCT dei citati Comune, potrebbe avere un percorso diverso da quello individuato dal PCT del Comune di Gravina.

Per questi motivi, lo scrivente

CHIEDE

che l’Ente Comune di Gravina voglia rivedere il Piano Comunale dei Tratturi per l’eventuale ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 31.07.2008, avente ad oggetto “Approvazione Piano Comunale Tratturi”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge Regione Puglia n. 29 del 23.12.2003, PER ERRONEA E/O FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’ E, DI CONSEGUENZA, PER FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIESE N. 29 DEL 23.12.2003.

Certo dell’importanza vitale che la corretta redazione del Piano Comunale dei Tratturi riveste per l’intero Paese, e delle inimmaginabili conseguenze che una erronea redazione dello stesso comporterebbe anche ai fini dell’esatta delimitazione del Piano Regionale dei Tratturi, lo scrivente invita gli Organi in indirizzo ad attivarsi per dare immediato riscontro alla presente richiesta, predisponendo i necessari provvedimenti previsti dalla vigente normativa al fine di ripristinare la legalità violata.

In attesa di pronto riscontro, e facendo salvo ogni diritto, ragione ed azione, porgo i miei più distinti saluti.

Gravina in Puglia, 12/9/2008
rag. Giuseppe Prezzano