Riproduco il testo integrale di una mia lettera al commissario prefettizio Domenico Di Gioia, riguardo all'annullamento del Piano Comunale dei Tratturi di Gravina (Pct). La lettera è stata inviata per conoscenza anche al Prefetto di Bari, all'Assessorato regionale alla Trasparenza, all'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio, alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il sottoscritto rag. Prezzano Giuseppe, già Vice Presidente Vicario del sospeso Consiglio Comunale di Gravina, espone quanto segue.
Con legge regionale n. 29 del 23/12/2003, come modificata dall'art. 45 della legge regionale n. 14 del 4 agosto 2004, è fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadano tratturi e strutture similari, di redigere il piano comunale dei tratturi.
L'intento del legislatore regionale era di salvaguardare il valore "monumentale" dei tratti armentizi ancora integri, ma, al tempo stesso, di riordinare definitivamente la materia.
Il primo fine è perseguito attraverso il "Parco dei tratturi della Puglia", costituito dai tratturi, che, in quanto "monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca", vengono "conservati al demanio armentizio regionale" (art. 1).
Il secondo è perseguito stabilendo procedure snelle di alienazione dei suoli tratturali, privi ormai di connotazione storico - archeologica.
Lo strumento è individuato dalla legge nel "piano comunale dei tratturi", redatto "anche ai fini del piano quadro di cui al d.m. 22 dicembre 1983" (art. 2 legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29), con lo scopo di ricondurvi la disciplina di tutte le aree tratturali, e perciò sia "di individuare e perimetrare i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alla possibilità di fruizione turistico - culturale" (art. 2, comma 2, lett. a); sia i tronchi armentizi "idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria" (lett. b); sia infine, quelli "che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia" (lett. c).
Il piano - che ha valenza di piano urbanistico esecutivo (Pue) ed è approvato anche in variante dello strumento urbanistico generale (art. 2, comma 3) è proposto dal comune che, a questo fine, convoca una conferenza di servizi (art. 2, comma 5), le cui determinazioni vengono assunte col parere - espressamente qualificato come vincolante - sia della soprintendenza archeologica che di quella per i beni architettonici e per il paesaggio (art. 2, comma 7), in ordine all'ascrizione delle aree tratturali a una delle tre categorie descritte dalla legge.
A tale distinzione dei tronchi tratturali, a seconda che conservino o meno la originaria consistenza o che sono suscettibili di riacquistarla, si ispira la restante disciplina regionale.
Così l'art. 3 - che disciplina le "aree tratturali di interesse archeologico" -, prevede sui tratti integri o suscettibili di ripristino (di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), una disciplina di conservazione e tutela, attraverso la imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta e l'impegno regionale a promuoverne la valorizzazione, anche per mezzo di forme indirette di gestione (art. 3, comma 1).
La norma prevede che solo in due ipotesi si possa derogare al regime vincolistico così posto sulle aree: per realizzarvi opere pubbliche o di pubblico interesse, subordinatamente al rilascio di un'autorizzazione regionale e previo "parere favorevole della soprintendenza archeologica" (art. 3, comma 2); per procedere, ove possibile, alla "regolarizzazione" delle costruzioni che vi insistono, purché già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, e sempre su parere (che la norma non qualifica) della soprintendenza archeologica, da rendere sulle opere realizzate "successivamente al vincolo storico introdotto con d.m. 23 dicembre 1983", rectius, 22 dicembre 1983, atteso che la Legge Regionale 29 del 23.12.2003 contiene un errore materiale, (art. 3, comma 3, lett. a).
L'art. 4 - che disciplina invece le "aree tratturali prive di interesse archeologico" - prevede che - su domanda e previa delibera di giunta regionale "di autorizzazione e sdemanializzazione" - ne sia possibile l'alienazione in favore degli enti locali, con vincolo permanente di destinazione, quando si tratti dei tronchi tratturali di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), idonei cioè "a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria" (art. 4, comma 1, lett. a) e in favore del soggetto utilizzatore (che ne abbia comunque il possesso alla data di entrata in vigore), per i tronchi descritti all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge, che abbiano ormai "subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia" (art. 4, comma 1, lett. b).
A queste aree tratturali si riferisce peraltro espressamente l'art. 2, comma 8 della legge, secondo cui, sempre sulla scorta del parere della soprintendenza archeologica, questa volta qualificato "definitivo", si può procedere, ai sensi dell'art. 55 del T.u. del 1999 (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, norma riproposta nel decreto Legislativo n. 42 del 2004), all'alienazione dei suoli che non conservano più l'originaria consistenza, né sono suscettibili di riacquistarla (lettere b) e c) art. 2).
Anche il territorio di Gravina in Puglia è attraversato da tratturi e tratturelli interessati nel tempo da trasformazione urbana operata sia da privati, sia da enti pubblici per il perseguimento di finalità di pubblica utilità.
Con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 31.07.2008, il Comune di Gravina in Puglia ha definitivamente approvato il Piano Comunale dei Tratturi, ai sensi dell’art. 2 Legge Regione Puglia n. 29 del 23.12.2003.
Tuttavia, detto Piano Comunale, così come predisposto nel Comune di Gravina in Puglia, è illegittimo per falsa e/o erronea rappresentazione della realtà, atteso che, ad esempio, nelle Tav. AP1.1C e AP1.2C (relative al Tratturo 21 Melfi-Castellaneta) non sono stati indicati i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria (lett. b) ed i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia (lett. c).
Non sono state riportate le strade comunali e/o provinciali, pure esistenti sul tratturo Melfi-Castellaneta, né sono state indicate e riportate le costruzioni e/o i fabbricati, di talchè è stata tradita la ratio stessa della legge regionale 29/03, atteso che, in dette tavole, per la quasi totalità, il Tratturo è stato erroneamente e/o falsamente indicato quale area tratturale relativa a “tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché che conservino la loro destinazione in ordine alla possibilità di fruizione turistico-culturale” (lett. a), giusta la legenda riportata in dette tavole.
A titolo di mero esempio, è stata omessa, nelle citate tavole progettuali, l’indicazione della strada cd. Circonvallazione di Gravina, ovvero la strada denominata viale dei Giudici Falcone e Borsellino con tutte le sue diramazioni minori.
E’ stata, altresì, omessa l’indicazione - in dette tavole progettuali - anche del realizzando sottopasso veicolare e pedonale, pure approvato di recente dal Comune di Gravina in Puglia con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 13.11.2006, così come è stata omessa – ex multis - l’indicazione del fabbricato attualmente utilizzato anche dal Corpo Forestale dello Stato e di tantissime altre costruzioni ivi esistenti (piazzale Chiesa SS. Pietro e Paolo, Case IACP, isolato cd. Egidio, case cd. “Barone”, ecc…).
Né è stata fatta una puntuale ricognizione, misurazione e catalogazione delle tre categorie di aree tratturali, come invece previsto dalla legge Regionale n. 29 del 2003, al fine di una puntuale ricognizione delle singole aree tratturali stesse, ai fini indicati dalla legge.
Inoltre, relativamente ai tratturelli (il n. 89 Gravina-Matera, il n. 71 Tolve-Gravina ed il n. 68 Corato-Fontanagogna) nel progetto si afferma candidamente che “i tratturelli passanti nel territorio urbano gravinese, il Tolve-Gravina, il Gravina-Matera e parte del Corato-Fontanadogna, avevano la larghezza intermedia nella scala prima citata, 27,75 mt. Non si hanno però riscontri precisi per quanto riguarda la loro esatta posizione, detti tratturelli sono ad oggi, non reintegrati, sono identificabili, presumibilmente, con il tracciato viario che si sovrappone, nella sua definizione catastale originaria” e “…il riferimento per il dimensionamento delle aree di pertinenza è stato valutato partendo dall’effettiva mezzeria della sede stradale”, con ciò compiendo valutazioni sicuramente illegittime ed ingiuste e che certamente sono foriere di contenzioso, atteso che non sempre le strade si trovano al centro del tracciato tratturale, potendo essere anche al fuori del tracciato tratturale.
Ad esempio, seguendo tale illegittimo orientamento, il Comune di Gravina ha previsto nel PCT che il suolo tratturale demaniale del Tratturello 89 Gravina-Matera si troverebbe anche nella proprietà Capone, foglio di mappa 119, part.lla 1515 e 1516 (rivenienti dall’originaria particella 48).
Lo scrivente è in grado di provare, invece, che quel suolo tratturale demaniale si trova per la sua interezza solo nella part.lla 47, che trovasi a destra del tracciato stradale della strada Gravina Matera (direzione Matera, uscendo da Gravina) (ove, fino a venticinque/trenta anni fa esistevano ben due pilacci per abbeverare gli animali) e non anche nella proprietà Capone innanzi citata: il citato suolo demaniale tratturale (erroneamente ritenuto di proprietà comunale), nel 1980 è stato alienato a terzi dal Comune di Gravina, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 162 del 03.07.1973 (cfr. atto di permuta per notar dott. Domenico Digiesi del 27.11.1980, rep. n 1764, racc. n. 778).
Il Comune di Gravina, avrebbe dovuto reperire le mappe presso l’Ufficio ex Commissariato per la Reintegra dei Tratturi, già ex Dogana delle Pecore, di Foggia e non ritenere semplicisticamente ed erroneamente che la sede delle strade comunali e/o provinciali extra urbane fosse stata realizzata al centro della sede tratturale, e così, considerando dette strade quali mezzerie dei tratturelli demaniali non reintegrati, al fine di individuare le aree tratturali demaniali dei tratturelli, a destra e a sinistra di dette sedi stradali.
Non pare, poi, che il Comune di Gravina, nel predisporre il censurato PCT, si sia raccordato con i Comuni limitrofi, ossia con il Comune di Corato (relativamente al Tratturello n. 68 Corato-Fontanadogna) e con i Comuni di Poggiorsini e di Altamura (relativamente al Tratturo n. 21 Melfi-Castellaneta), di talchè è stato eluso il dettato normativo del “rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali” (art. 2, comma 2, legge regionale 29/03), atteso che non si conosce la progettazione del PCT dei citati Comune, potrebbe avere un percorso diverso da quello individuato dal PCT del Comune di Gravina.
Per questi motivi, lo scrivente
che l’Ente Comune di Gravina voglia rivedere il Piano Comunale dei Tratturi per l’eventuale ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 31.07.2008, avente ad oggetto “Approvazione Piano Comunale Tratturi”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge Regione Puglia n. 29 del 23.12.2003, PER ERRONEA E/O FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’ E, DI CONSEGUENZA, PER FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIESE N. 29 DEL 23.12.2003.
Certo dell’importanza vitale che la corretta redazione del Piano Comunale dei Tratturi riveste per l’intero Paese, e delle inimmaginabili conseguenze che una erronea redazione dello stesso comporterebbe anche ai fini dell’esatta delimitazione del Piano Regionale dei Tratturi, lo scrivente invita gli Organi in indirizzo ad attivarsi per dare immediato riscontro alla presente richiesta, predisponendo i necessari provvedimenti previsti dalla vigente normativa al fine di ripristinare la legalità violata.
In attesa di pronto riscontro, e facendo salvo ogni diritto, ragione ed azione, porgo i miei più distinti saluti.
Gravina in Puglia, 12/9/2008
Il sottoscritto rag. Prezzano Giuseppe, già Vice Presidente Vicario del sospeso Consiglio Comunale di Gravina, espone quanto segue.
Il piano - che ha valenza di piano urbanistico esecutivo (Pue) ed è approvato anche in variante dello strumento urbanistico generale (art. 2, comma 3) è proposto dal comune che, a questo fine, convoca una conferenza di servizi (art. 2, comma 5), le cui determinazioni vengono assunte col parere - espressamente qualificato come vincolante - sia della soprintendenza archeologica che di quella per i beni architettonici e per il paesaggio (art. 2, comma 7), in ordine all'ascrizione delle aree tratturali a una delle tre categorie descritte dalla legge.
Lo scrivente è in grado di provare, invece, che quel suolo tratturale demaniale si trova per la sua interezza solo nella part.lla 47, che trovasi a destra del tracciato stradale della strada Gravina Matera (direzione Matera, uscendo da Gravina) (ove, fino a venticinque/trenta anni fa esistevano ben due pilacci per abbeverare gli animali) e non anche nella proprietà Capone innanzi citata: il citato suolo demaniale tratturale (erroneamente ritenuto di proprietà comunale), nel 1980 è stato alienato a terzi dal Comune di Gravina, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 162 del 03.07.1973 (cfr. atto di permuta per notar dott. Domenico Digiesi del 27.11.1980, rep. n 1764, racc. n. 778).
Per questi motivi, lo scrivente
CHIEDE
che l’Ente Comune di Gravina voglia rivedere il Piano Comunale dei Tratturi per l’eventuale ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 31.07.2008, avente ad oggetto “Approvazione Piano Comunale Tratturi”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge Regione Puglia n. 29 del 23.12.2003, PER ERRONEA E/O FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’ E, DI CONSEGUENZA, PER FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIESE N. 29 DEL 23.12.2003.
Certo dell’importanza vitale che la corretta redazione del Piano Comunale dei Tratturi riveste per l’intero Paese, e delle inimmaginabili conseguenze che una erronea redazione dello stesso comporterebbe anche ai fini dell’esatta delimitazione del Piano Regionale dei Tratturi, lo scrivente invita gli Organi in indirizzo ad attivarsi per dare immediato riscontro alla presente richiesta, predisponendo i necessari provvedimenti previsti dalla vigente normativa al fine di ripristinare la legalità violata.
In attesa di pronto riscontro, e facendo salvo ogni diritto, ragione ed azione, porgo i miei più distinti saluti.
Gravina in Puglia, 12/9/2008
rag. Giuseppe Prezzano