sabato 27 settembre 2008

Interrogazione parlamentare (2)


Ricorderete che all'inizio di luglio il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri (Popolo della Libertà) aveva depositato il testo di un'interrogazione parlamentare, sottoscritta da altri senatori del Pdl, riguardo alla quale avevo già dato notizia qui. L'interrogazione concerneva l'irregolare approvazione del bilancio del Comune di Gravina in Puglai nel corso del consiglio comunale dello scorso 30 giugno, quando era ancora in sella l'amministrazione di centrosinistra capeggiata dall'avv. Rino Vendola.

Giovedì 25 settembre il sottosegretario di Stato per l'Interno, Michelino Davico, ha fornito risposta all'interrogazione del senatore D'Ambrosio Lettieri, che ha successivamente espresso il suo parere. Riproduco qui di seguito uno stralcio degli interventi del sottosegretario Davico e del senatore D'Ambrosio Lettieri. Chi preferisce leggere il testo integrale della seduta può farlo cliccando qui.

Il prefetto di Bari, lo scorso 10 luglio, ha comunicato che, a seguito delle contestuali dimissioni di oltre la metà dei componenti del Consiglio comunale di Gravina in Puglia, è venuto meno il quorum strutturale minimo per il funzionamento dell'ente, determinando quindi l'ipotesi dissolutoria prevista dall'articolo 141 del Testo unico per l'ordinamento degli enti locali. Conseguentemente, l'11 luglio, lo stesso prefetto ha disposto, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica - poi emanato l'11 settembre 2008 - la sospensione della gestione della relativa attività amministrativa e la contestuale nomina di un commissario prefettizio. Le vicende che hanno interessato il Comune di Gravina in Puglia erano comunque da tempo oggetto di costante attenzione da parte della prefettura che, preso atto della mancata approvazione del bilancio di previsione nel prescritto termine del 31 maggio 2008, ha diffidato i consiglieri ad ottemperare all'adempimento nel corso della seduta del 18 giugno, già convocata, secondo le previsioni della vigente normativa nella materia. Il successivo 20 giugno, considerato che, a causa dell'assenza contestuale del segretario generale e del suo vice, non aveva potuto aver luogo la prevista seduta, il prefetto ha ritenuto di precisare che le riconvocazioni dell'assemblea, programmate per il 25 giugno in prima convocazione e per il 30 giugno in seconda convocazione, sarebbero state considerate quale termine ultimo per l'approvazione del bilancio e che la mancata osservanza avrebbe determinato l'attivazione dei poteri sostitutivi. II bilancio è stato approvato nella seduta del consiglio comunale del 30 giugno 2008, con delibera n. 30. Lo stesso giorno i consiglieri di minoranza, nell'evidenziare che la delibera era stata approvata con solo 15 voti favorevoli, in violazione della vigente norma statutaria che prevede per tale fattispecie il quorum qualificato della maggioranza dei 30 componenti assegnati all'organo consiliare, hanno chiesto l'attivazione del procedimento di scioglimento del consiglio. A tal riguardo, non sussistono dubbi in merito all'attuale vigenza ed efficacia della norma dello Statuto comunale che, all'articolo 98, comma 4, testualmente recita: «Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati». La disposizione in esame, infatti, pur essendo antecedente all'entrata in vigore del TUEL del 2000, appare con esso compatibile, in considerazione della previsione recata dall'articolo 38, comma 2, del medesimo Testo unico che lascia all'autonoma potestà statutaria e regolamentare degli enti locali la possibilità di disciplinare il funzionamento dei consigli, stabilendo le modalità di convocazione, di presentazione e di discussione delle proposte, nonché il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute. Peraltro, la disposizione statutaria in esame è rimasta invariata in occasione di due successive revisioni dello Statuto intervenute entrambe (nell'aprile 2001 e nel luglio 2006) in epoca successiva all'entrata in vigore del TUEL, a conferma del fatto che il consiglio comunale ne condivideva la formulazione. Per quanto attiene alle valutazioni e alle eventuali iniziative di competenza del Ministero dell'interno in relazione alla deliberazione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, approvata e resa esecutiva dal consiglio comunale a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e, in particolare, dell'abrogazione dell'articolo 130 della Carta costituzionale, non vi è alcuna disposizione che consenta al prefetto o ad altra autorità amministrativa di sindacarne la legittimità, né il caso in esame rientra tra quelli tassativamente previsti dall'articolo 141 del TUEL in materia di scioglimento degli enti locali. La facoltà prevista dall'articolo 2 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e concernente l'adozione dei provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza, è riconosciuta al prefetto solo nel caso di urgente e grave necessità, non rinvenibile nella fattispecie in esame. Tuttavia, pur non attivandosi i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, il commissario prefettizio, su concorde avviso dell'Avvocatura dello Stato, ha rinnovato lo scorso 29 luglio l'atto di approvazione del bilancio comunale di previsione, al fine di dare maggiore certezza alla gestione delle risorse finanziarie in considerazione del fatto che l'esercizio finanziario era già in corso. Desidero infine assicurare che la prefettura di Bari, anche su nostra specifica sollecitazione, continuerà a seguire le vicende amministrative dell'ente e non mancherà di assumere ogni utile iniziativa nel quadro delle proprie competenze, al fine di garantire il corretto svolgimento della vita democratica e istituzionale dell'ente.

Queste sono le parole del sottosegretario Michelino Davico, alle quali ha fatto seguito l'intervento del senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri:

La risposta puntuale e precisa che viene fornita all'interrogazione da noi presentata giunge, come lei ha giustamente osservato, in tempi successivi al decreto di scioglimento del Comune di Gravina. Parrebbe pertanto che siano estinte le motivazioni che rendono ancora attuale l'interrogazione stessa. Invece, così non è. Vi è, infatti, almeno una parte dell'interrogazione che mi permetto di richiamare affinché, a prescindere dalla pur soddisfacente risposta fornita ora dal Sottosegretario, il Ministero possa adoperarsi nei compiti di spettanza ai fini della garanzia, che è necessario venga assicurata, del corretto espletamento delle funzioni amministrative nel Comune di Gravina anche durante la gestione commissariale.
Il riferimento, signor Sottosegretario, è direttamente affidato alle considerazioni di imperizia e negligenza che il segretario comunale di Gravina ha dato testimonianza di accumulare nel suo comportamento. Considerato che il segretario comunale svolge funzioni di tutela e di garanzia della legittimità degli atti amministrativi adottati e pone in essere comportamenti che siano coerenti con le norme che disciplinano il corretto funzionamento dell'amministrazione, vanno osservati due punti. Innanzi tutto, nella seduta del 18 giugno 2008, convocata regolarmente per adempiere al compito intimato anche dal prefetto di approvazione del bilancio, il segretario comunale si è presentato in aula ben oltre il termine massimo di tolleranza previsto dal regolamento comunale, senza preavviso e peraltro senza informare il vicesegretario comunale, rendendo così, dopo due ore, impossibile l'espletamento della seduta. In secondo luogo, con il suo comportamento, cioè avallando la delibera con la quale si approvava in modo illegittimo - come lei stesso, signor Sottosegretario, ha osservato - il bilancio comunale, di fatto il segretario comunale ha incredibilmente avallato la tesi secondo cui il voto favorevole di soli 15 consiglieri assegnati soddisfacesse la disciplina normativa prevista per l'approvazione del bilancio. Peraltro, l'articolo 98 dello statuto del Comune di Gravina, che è vigente a norma di legge e pertanto perfettamente legittimo, è stato definito dal segretario comunale un «esempio di archeologia normativa», da considerarsi inefficace in quanto in contrasto con il Testo unico sugli enti locali, cosa che risulta assolutamente impropria. L'atteggiamento negligente e l'imperizia professionale sintetizzano le condizioni che dovrebbero probabilmente determinare la revoca dell'incarico che il segretario comunale tuttora ricopre con possibile pregiudizio per i livelli di corretto espletamento delle funzioni amministrative del Comune. Su questo punto, signor Sottosegretario, le chiedo cortesemente di mantenere alta la vigilanza ed eventualmente, ove sussistano le condizioni, di intervenire affinché questa funzione così rilevante venga consegnata in mani assolutamente più adeguate e coerenti con il ruolo che il segretario comunale è chiamato a svolgere.