mercoledì 2 luglio 2008

Denuncia contro Fedele Lagreca e Maria Teresa Oreste

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Bari

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Gravina in Puglia con il presente atto intendono sporgere formale

denuncia

in danno del Presidente del Consiglio Comunale di Gravina in Puglia, dott. Fedele Lagreca, del Segretario Generale del Comune di Gravina in Puglia, dott.ssa Maria Teresa Oreste, e/o di chiunque altro ritenuto responsabile di condotte penalmente rilevanti per i fatti accaduti in sede di Consiglio Comunale di Gravina nella seduta consiliare del 30.06.2008.

In vero, il dott. Lagreca, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiarava approvato il punto relativo al bilancio, che aveva riportato appena 15 voti favorevoli su 31 consiglieri assegnati al Comune di Gravina, nonostante l’esistenza della norma statutaria costituita dall’art. 98 che dispone testualmente che “il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati”.

Il Segretario Generale, dott.ssa Oreste, chiamata ad esprimere il parere in materia, argomentava circa la irrilevanza ed inefficacia della richiamata norma statutaria del Comune di Gravina, sostenendo che l’art. 98 del vigente Statuto del Comune di Gravina sarebbe in contrasto con la norma transitoria costituita dall’art. 273, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, che, a sua volta, richiamerebbe l’art. 33, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che stabiliva norme per l’elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale e prevedeva che i Comuni e le Province dovessero adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge suddetta e quindi entro il 27 marzo 1994: decorso tale termine le norme statutarie in contrasto con la legge n. 81/93 divenivano prive di ogni effetto.

L’art. 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) dispone testualmente che: “1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi”.

La norma del T.U.E.L. testè ritrascritta individua l'oggetto dello statuto di Comuni e Province, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico stesso (cfr. art. 1).

Allo Statuto è assegnata la formulazione delle norme fondamentali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente; in particolare, poi, lo Statuto specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

Nonostante l'art. 128 Cost., nel testo precedente alla riforma di cui alla legge cost. n. 3/2001, riconoscesse a Province e Comuni il diritto ad ordinamenti autonomi e la IX disposizione transitoria e finale della Costituzione imponesse alla Repubblica di adeguare, entro tre anni, le proprie leggi alle esigenze delle autonomie locali, è solo con la legge 142/90 che il legislatore riconosce un'autonomia statutaria e regolamentare agli enti locali (cfr. art. 2 l. 142/90).

Con la riforma del Titolo V, l'autonomia statutaria riceve espresso riconoscimento costituzionale venendo, unitariamente definita per Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (cfr.: art. 114, comma 2, Cost.: “ I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”).

Dopo aver indicato ai commi secondo e terzo quello che costituisce il contenuto dello statuto, negli ultimi tre commi l'articolo specifica il procedimento per la sua adozione ed entrata in vigore.

Il carattere di atto fondamentale dell'ente richiede per la sua adozione la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

La previsione di un quorum iniziale così elevato e di un successivo procedimento aggravato per l'approvazione dello statuto è teso a favorire una convergenza di vedute da parte della maggioranza e dell'opposizione consiliare.

Una volta approvato dal consiglio, è sottoposto al controllo di legittimità e ad una triplice forma di pubblicazione a livello locale, regionale e nazionale. Infine, esso entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio.

Si precisa così l'autonomia normativa degli enti locali, fondata su statuti e regolamenti “secondo un modello nel quale alla legge spetta dettare le linee fondamentali dell'organizzazione dell'ente, lasciando alle scelte autonome la possibilità di arricchire ed integrare tale disegno''.

“La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha modificato l'assetto costituzionale degli enti locali, con l'abrogazione dell'art. 128 cost., ha comportato l'equiparazione degli enti territoriali dal punto di vista della garanzia costituzionale e della pari dignità ed il riconoscimento della loro posizione di autonomia statutaria, delineando un sistema istituzionale costituito da una pluralità di ordinamenti giuridici integrati ma autonomi, nel quale le esigenze unitarie si coordinano con il riconoscimento e la valorizzazione delle istituzioni locali. Tale processo di trasformazione dell'assetto costituzionale ha direttamente coinvolto la natura, la funzione ed i limiti della potestà statutaria del comune, realizzandosi una sostanziale delegificazione in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente territoriale, mediante il trasferimento dalla legge nazionale ad una fonte autonoma, affidata allo statuto, nel rispetto dei principi generali fissati dal t.u. n. 267 del 2000, sull'ordinamento degli enti locali e degli altri principi espressamente enunciati nelle leggi successive, nonché nelle leggi che conferiscono funzioni agli enti locali. Lo statuto dell'ente locale può quindi derogare alle disposizioni della legge che non contengano principi inderogabili” (Cassazione civile , sez. un., 16 giugno 2005, n. 12868, Com. Roma c. Fralleoni)

“In base al nuovo testo dell'art. 114 cost., lo statuto comunale, ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge, statale o regionale, ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto” (Cassazione civile , sez. I, 26 agosto 2004, n. 16984, Com. Roma c. Edizioni Cierre Capomasi)

Nel 2001 il Comune di Gravina in Puglia si dotava di proprio Statuto Comunale, che veniva adeguato al citato Decreto Legislativo n. 267/2000, veniva pubblicato con affissione all'albo pretorio dal 24 aprile al 24 maggio 2001, ed entrava in vigore il 25 maggio 2001, ed infine veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 19.06.2001.

L’art. 98 del vigente Statuto del Comune di Gravina dispone testualmente: “Art. 98 - Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti e presentati al consiglio comunale dalla giunta comunale, previa l’attività di consultazione di cui all’art. 11 del presente statuto.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

4. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati”.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri Comunali di Gravina ritengono che il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Lagreca, nella seduta consiliare del 30.06.2008, sia venuto meno ai suoi doveri di cui all’art. 43, lettera g) del vigente Statuto Comunale di Gravina, secondo cui egli “garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento”.

Il denunciato illegittimo comportamento del Presidente del Consiglio Comunale è tanto più grave ove si consideri che, a seguito della constatata inadempienza da parte dell'organo consiliare all'intimazione puntuale ed ultimativa della Prefettura di Bari, contenuta nella nota del 20 giugno 2008 prot. n. 72/13/EE.LL. (che si allega in fotocopia), il medesimo Presidente del Consiglio Comunale era ben consapevole che, ove avesse attestato l'impossibilità del Consiglio Comunale di Gravina di approvare il bilancio, a norma dell'art. 141 comma 1 lett. c) del succitato t.u. n. 267 del 2000, si sarebbe inesorabilmente aperto, da parte della competente Autorità amministrativa, il necessario procedimento amministrativo che avrebbe condotto all'adozione della grave misura dello scioglimento del Consiglio Comunale stesso.

Infatti, “i motivi che danno luogo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali sono indicati al comma 1 dell'art. 141 d.lg. n. 267 del 2000. Tali motivi, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, costituiscono il presupposto, una volta iniziata la procedura di scioglimento ed in presenza di "motivi di grave e urgente necessità", per consentire al prefetto anche la "sospensione" dei consigli comunali e provinciali e la nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione dell' ente. Tali motivi vengono, pertanto, ad incidere, su situazioni di gravi violazioni dell'ordinamento (comma 1, lett. a) o di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi (comma 1, lett. b) o di gravi violazioni relative alla mancata adozione di strumenti urbanistici o alla mancata approvazione del bilanmcio (comma 1, lett. c) e lett. c - bis)” (Consiglio Stato , sez. V, 28 luglio 2005, n. 4062).

Gli scriventi chiedono, pertanto, che sia intrapresa la necessaria azione penale per verificare eventuali commissioni di reato.

Chiedono l’espressa punizione dei colpevoli.

Chiedono di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione o di proroga delle indagini penali.

Chiedono l’acquisizione degli atti amministrativi approvati nella seduta consiliare del 30.06.2008, della registrazione audio della medesima seduta consiliare, della trascrizione di detta registrazione audio, nonché della copia dello Statuto del Comune di Gravina in Puglia approvato nel 2001.

Gravina in Puglia, 01.07.2008