Dipartimento della Funzione Pubblica
Sezione Giurisdizionale per
Alla Prefettura di Bari
Al Commissario Straordinario del Comune di Gravina in Puglia
Con Decreto n. 13 del 16.5.2005, visto l’art. 110, comma I del D. Lgs. n.. 267/2000 e l’art. 37 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, “ritenuto di procedere al conferimento a tempo determinato dell’incarico dirigenziale intuitu personae”, “visto il curriculum professionale dell’arch. Giovanni Lorusso ... e valutato positivamente il colloquio intercorso con il medesimo professionista”, il Sindaco del Comune di Gravina in Puglia, avv. Onofrio Vendola, conferiva al suindicato soggetto “l’incarico a tempo determinato di dirigente responsabile della Direzione assetto ed Uso del Territorio a decorrere dal 01.06.2005 e per tutta la durata del mandato esecutivo del Sindaco”.
In data 13.6.2005 veniva sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato tra l’Amministrazione Comunale di Gravina in Puglia e l’arch. Giovanni Lorusso (l’art. 4 del contratto fissava la retribuzione annua lorda in euro 62.491,28, di cui euro 36.151,98 quale stipendio gabellare, ed euro
Con Decreto sindacale n. 6 dell’1.2.2007, “richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.
Dunque, il Comune di Gravina in Puglia, a suo tempo ha conferito ad un architetto, estraneo ai suoi ruoli, un incarico per l’espletamento di prestazioni di natura tecnica, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, svolgendo le mansioni di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con il compito di istruire le pratiche di competenza dell’Ufficio, con firma degli atti compresi quelli a rilevanza esterna, la redazione di progettazioni, stime e quant’altro necessario per il suo funzionamento, con assunzione di responsabilità dell’istruttoria e del provvedimento finale.
Il Comune ha poi affidato allo stesso architetto, di solito congiuntamente ad altri professionisti, incarichi di progettazione e direzione lavori, compensati sulla base della tariffa professionale vigente.
A parere dello scrivente detti conferimenti di incarichi dirigenziali, ancorché a tempo determinato, sarebbero illegittimi perché resi in palese violazione degli artt. 19, comma 6, 28, comma I e 52 del decreto legislativo 165/2001, nonché dell’art. 80 dello Statuto comunale, il quale prevede che “La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro…”, atteso che i citati nominati Dirigenti alla data della loro assunzione all’incarico dirigenziale (01.06.2005 per l’arch. Lorusso e 19.08.2008 per l’arch. Mastrodonato) non avevano i requisiti di legge per poter aspirare all’incarico dirigenziale, ovvero l’esperienza quinquennale nella pubblica amministrazione, essendo stato assunto da appena un anno nella P.A. quale funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune il Mastrodonato, ovvero da alcuni giorni quale esperto il Lorusso.
Con riferimento all’arch. Michele Mastrodonato, costui non aveva i requisiti per poter aspirare all’incarico dirigenziale a tempo determinato neppure ai sensi dell’art. 109 del decreto legislativo 267/2000 perché nell’ambito dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Gravina vi è altra persona (l’ing. Vincenzo Varvara) che, oltre a possedere il titolo di studio costituito dalla laurea, ha anche l’esperienza lavorativa ultra quinquennale nella P.A. (quindi al Varvara spetterebbe la dirigenza a tempo determinato in luogo del Mastrodonato).
L’illegittimità dei citati conferimenti di incarichi dirigenziali agli architetti Lorusso e Mastrodonato si riscontra anche dal parere n 157 del 24/10/2002 emesso dalla Presidenza del Consiglio, dipartimento funzione pubblica, dal quale emerge chiaramente che non possono essere attribuite mansioni dirigenziali ad un dipendente non inquadrato nei ruoli dei dirigenti.
La sentenza ha condannato il sindaco del comune di Matera per aver conferito un incarico dirigenziale a un dipendente di categoria D, con la sola e sostanziale funzione di attribuirgli una promozione per premiarlo, ma prescindendo del tutto dai criteri generali che disciplinano l'accesso alla dirigenza.
Il Comune di Matera aveva ritenuto di difendersi facendosi scudo dietro l'autonomia regolamentare e organizzativa riconosciuta agli enti locali dal dlgs 267/2000 e dalla Costituzione, considerando inapplicabile l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001.
Gli enti locali non godono di un ordinamento riservato, nell'ambito del quale poter derogare a piacimento alle norme di organizzazione e, in particolare, a quelle sull'accesso alla dirigenza.
È vero che l'articolo 13 del dlgs 165/2001 afferma che «le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo».
Ma ciò non esclude l'estensione di tali disposizioni anche agli enti locali, tenuti, peraltro, per effetto del successivo articolo 27, ad armonizzare il proprio ordinamento con quello disciplinato dal dlgs 165/2001.
Secondo
Vincoli al rispetto di principi e norme disposte dal dlgs 165/2001, ma anche dallo stesso dlgs 267/2000, caratterizzano l'autonomia locale, nonostante il rafforzamento di questa, operata dalla legge costituzionale 3/2001.
La disciplina degli incarichi dirigenziali, prosegue la sentenza, deve trovare unitaria ed economica composizione, rispettosa dei principi di carattere generale contenuti nelle norme dell'ordinamento nazionale deputate a esaltare le capacità, le professionalità, l'eccellenza delle prestazioni e l'ottimizzazione dei risultati.
Violare questi principi, per affermare un potere di nomina e revoca dei dirigenti del tutto sciolto dai vincoli di cui sopra, significa svilire la garanzia dell'autonomia operativa della funzione dirigenziale da quella di indirizzo politico, principio fondamentale contenuto sia nell'ordinamento nazionale della dirigenza, sia nell'ordinamento locale. I tratti di fiduciarietà nel conferimento degli incarichi dirigenziali, per evitare la violazione dei principi di autonomia della dirigenza, debbono essere compensati da un maggior rilievo del peso da attribuire al criterio della professionalità e del merito.
Per tutti questi motivi, l'istante chiede di adottare i provvedimenti di competenza in ordine ai fatti segnalati.